DECRETO LEGGE 70/2011 |
EMENDAMENTI GOVERNO APPROVATI CON FIDUCIA |
COMMI 1 – 16: OMISSIS |
COMMI 1 – 16: OMISSIS |
17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del |
processo di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate come situate in zona disagiata, secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. |
18. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni |
di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
19. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno. |
19. all’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, le parole “31 luglio”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”; b) il comma 3 è abrogato. |
20. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, |
è sostituto dal seguente: a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L’aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale. |
21. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente «i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.». |
21. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente: «i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.». 21-bis. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all’anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo anno lavorativo nel triennio precedente. |
Decreto legge sviluppo: testo dell’articolo 9 approvato oggi (21/06/2011) dalla Camera dei Deputati
martedì, 21 Giugno 2011. in Notizie