Anche in Sardegna sottoscritto l’accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per l’offerta di percorsi triennali.

Innovativo l’art. 3, dove è previsto che “Nel caso di maggior fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate si dovrà prioritariamente attivare un raccordo con le agenzie formative accreditate”.

(testo dell’accordo in allegato)

SARDEGNA.doc

Regione Sicilia: approvata legge su utilizzo fondo di garanzia

per il settore della formazione professionale

La legge del 2003 viene modificata includendovi la finalizzazione di favorire gli esodi e supportare le misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali, contrattuali e di legge, anche in favore del’Ente bilaterale regionale per le stesse finalità:

REGIONE SICILIANA – LEGGE 7 giugno 2011, n. 10.

Art. 1.Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale

1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalità del predetto articolo, in conformità con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalità di applicazione.

2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico del fondo possono altresì essere disposti contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalità operative di gestione del fondo.

4. Con priorità per i soggetti che abbiano un’anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all’articolo 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalità di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché del personale impegnato nei servizi di orientamento e dell’obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.

6. Nel fondo affluiscono, oltre al recupero delle anticipazioni disposte a carico dello stesso, i definanziamenti e le somme annualmente non utilizzate del Piano regionale dell’offerta formativa, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21.

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