La UIL SCUOLA Catanzaro nella persona del Segretario Generale prof.ssa Anna Melina e la UIL SCUOLA Regionale Calabria nella persona del Segretario Regionale prof. Paolo Pizzo comunicano che, in data 06/12/2019 , su ricorso patrocinato dall’avvocato Giuseppe Baratta, proposto nell’interesse di una docente iscritta, il Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro – nella persona del Giudice Dott. Francesco Aragona, , ha emesso un importante provvedimento che scioglie ogni dubbio in relazione alla valenza dell’articolo 33 legge 104/92 e all’applicazione degli articoli 12 e 13 del CCNI 2016/2017 in presenza di precedenze.
L’importante pronuncia del Tribunale di Catanzaro – Sez Lavoro –ha sancito il valore di norma imperativa dell’art. 33 della legge 104/92 ed ha chiarito l’applicazione degli articolo 12 e 13 del CCNI 2016/2017.
Nella fattispecie una ricorrente insegnante in un Istituto Comprensivo del Basso Ionio Catanzarese pur essendo titolare di legge 104/92 (personale) con il nuovo anno scolastico (2019/2020) si era vista assegnata, dalla nuova Dirigente Scolastica (di prima nomina), su tre plessi in tre comuni diversi in aperta violazione di quanto previsto dall’art.33 legge 104/92 e in difformità da quanto successo nell’anno precedente.
Il sindacato di appartenenza ( UIL SCUOLA CATANZARO – UIL SCUOLA CALABRIA ) ,dopo aver constatato l’indisponibilità da parte della Dirigente Scolastica ad una soluzione conciliativa, per mezzo del legale avv. Giuseppe Baratta, ha adito il Giudice del Lavoro con procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c.
L’ordinanza di accoglimento evidenzia il carattere imperativo dell’art. 33 della legge 104/92 in quanto tendente a tutelare un bene della vita costituzionalmente rilevante “ Ed in effetti, a dispetto della paventata osservanza, da parte del MIUR, dell’art. 33 L. n. 104/92, sorprende che, nella odierna vicenda, il diritto alla salute dell’istante, di rango costituzionale e tutelato espressamente da una norma imperativa (appunto il citato art. 33 L. n. 104/92), sia stato subordinato alla regola del divieto di assegnazione di oltre tre plessi allo stesso docente, prevista da un mero decreto ministeriale. la violazione del diritto della ricorrente appare ancora più patente ove si consideri che la suddetta regola è stata tranquillamente elusa dallo stesso decreto MIUR di assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi che, per l’a.s. 2019/2020, ha assegnato le docenti “….” , anch’esse nell’organico di diritto dell’Istituto Comprensivo … , su quattro plessi di tale Istituto (cfr. all. n. 3 fascicolo attoreo): segno evidente che il divieto di attribuire allo stesso docente più di tre plessi non costituiva un serio ostacolo alla realizzazione del superiore diritto alla salute di parte attrice ”.
L’Organo Giudicante evidenzia ancora In merito all’ applicazione degli art. 12 e 13 del CCNI che “ Tale nuova cattedra con completamento esterno, come chiarisce l’art. 12, co. 18, CCNI 2016/17, deve essere assegnata ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico e l’assegnazione, a carattere annuale, deve avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto. Quindi, l’attribuzione della COE ex-novo sarà determinata dalla posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna e verrà assegnata al docente con punteggio inferiore. In particolare – per quanto più di interesse – potrà concorrere all’assegnazione di questa cattedra, se collocato in ultima posizione nella graduatoria interna, anche il docente beneficiario della legge 104/92, se la cattedra orario esterna è costituita tra scuole dello stesso comune. Il diritto all’esclusione per l’attribuzione della COE ex-novo, si applica, infatti, come esplicitato nell’art. 13, co. 3, lettera c), soltanto se si tratta di cattedra orario esterna costituita tra scuole ubicate in diversi comuni: “In riferimento a quanto previsto al precedente art. 12 comma 18, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi)”.
E’ con grande soddisfazione che la UIL SCUOLA, per come affermato con forza già nella fase pregiudiziale, constata il riconoscimento in fase processuale della tutela del diritto alla salute e del diritto al lavoro quali beni costituzionalmente rilevanti che non possono essere limitati o esclusi da parte della Dirigenza Scolastica.
Il Sindacato Uil Scuola proseguirà la sua azione di tutela e di difesa dei lavoratori della scuola vigilando sulla corretta applicazione della legge da parte della Dirigenza Scolastica, pronto ad intervenire , sia pure dopo una fase di mediazione che lo contraddistingue, in tutte le sedi competenti e in tutte le forme democratiche di denuncia e rappresentanza, per impedire e/o rimuovere situazioni di discriminazioni a danno dei lavoratori.