Per l’introduzione della festività, solo per quest’anno le 4 giornate di riposo di cui all’art. 14 del CCNL sono ridotte a 3:

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5

Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 44 del 23 febbraio 2011), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47, recante: «Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011». (11A05291) (GU n. 92 del 21-4-2011 )

Art. 1

1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo  e’  considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio 1949, n. 260.

2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti giuridici e contrattuali previsti (( per la festivita’ soppressa  del 4 novembre o per una delle  altre  festivita’  tuttora  soppresse  ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla  festa  nazionale  per  il  150º anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per  il  17  marzo  2011 mentre, con riguardo al  lavoro  pubblico,  sono  ridotte  a  tre  le giornate di riposo riconosciute dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi.))

3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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