Decreto ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011 – Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione
dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria

Art. 1 – 1. Il presente decreto ha per oggetto iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola,
alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla
scuola primaria.

Art. 2 – 1. Le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso specifici accordi di rete di
cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affidano prioritariamente l’insegnamento
curricolare di musica nella scuola primaria a docenti compresi nell’organico ad esse assegnato, in possesso, oltre che
dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria, dei titoli di cui all’articolo 3.

Art. 3 – 1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente
della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli conseguiti presso istituzioni dell’alta
formazione musicale:

a) diploma quadriennale in didattica della musica;

b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007 n. 137;

c) diploma accademico di secondo livello;

d) diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

e) diploma accademico di primo livello;

f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero presso istituzione
di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.

2. Nell’ambito degli accordi di rete di cui all’articolo 2, possono, altresì, essere utilizzati docenti delle classi di concorso
A031, A032 e A077 nell’ambito dell’organico assegnato, purché l’utilizzo di detto personale non produca esuberi
nell’organico destinato alla scuola primaria.

3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche attività formative di cui all’articolo 11, al
fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze didattiche connesse all’insegnamento nella scuola primaria.

Art. 4 – 1. Al fine di sviluppare la pratica e la cultura musicali, strumentale e corale in tutti i gradi e gli ordini di scuola, di
favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali, di valutare e valorizzare le pratiche didattiche e i percorsi formativi del
personale docente preposto all’insegnamento delle discipline musicali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca promuove specifici corsi di pratica musicale destinati a implementare l’approccio alla pratica vocale e strumentale e a
fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale.

Art. 5 – 1. Gli uffici scolastici regionali individuano, a partire dalle province in cui sono attivate sezioni di liceo musicale,
attraverso specifico bando, le istituzioni scolastiche nelle quali avviare le attività di cui all’articolo 4.

2. Il bando di cui al comma 1 individua, tra i requisiti preferenziali:

a) la disponibilità di adeguate risorse strutturali;

b) la valutazione del Piano dell’offerta formativa e lo sviluppo, nel corso degli anni, di iniziative indirizzate alla
valorizzazione dell’apprendimento musicale;

c) la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni di comprovata qualificazione nell’apprendimento musicale dell’infanzia
ovvero nella didattica della musica;

d) la disponibilità di personale qualificato;

e) l’adesione al progetto di enti, fondazioni, soggetti pubblici e privati disponibili a sostenere, finanziare ovvero cofinanziare
le attività.

Art. 6 – 1. Gli uffici scolastici regionali attivano le procedure per la costituzione di una rete tra le istituzioni scolastiche sedi di
sezioni di liceo musicale e le istituzioni di alta formazione musicale ad esse convenzionate ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, istituzioni scolastiche sedi di sezioni di scuola secondaria di primo
grado ad indirizzo musicale e almeno una scuola primaria del territorio selezionata attraverso il bando di cui all’articolo 5,
mediante specifici protocolli d’intesa. Detti protocolli possono comprendere anche i soggetti di cui all’articolo 5, comma 2,
lettere c) ed e).

Art. 7 – 1. Il protocollo d’intesa:

a) determina i reciproci obblighi delle istituzioni che lo sottoscrivono;

b) prevede la costituzione di un apposito comitato – sentito il comitato di cui all’art. 14 – composto da rappresentanti dei
soggetti coinvolti e dell’ufficio scolastico regionale, cui fanno capo la progettazione delle attività del corso e delle prove di
verifica intermedie e finali, nonché l’accertamento della corretta applicazione dei criteri per la selezione del personale di cui
all’articolo 9.

2. Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale nomina un comitato di monitoraggio responsabile della verifica e della
valutazione delle attività.

Art. 8 – 1. I corsi di musica di cui all’articolo 4 coinvolgono gli alunni a partire dal terzo anno della scuola primaria e si
concludono al quinto anno, al termine del quale è rilasciato un certificato attestante le competenze musicali acquisite. Le valutazioni
periodiche e finali sono disciplinate dall’articolo 2, comma 5, deldecreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

Art. 9 – 1. Per il reclutamento del personale si farà riferimento, in ordine di priorità a:

a) risorse interne all’organico della scuola primaria sede del corso, in possesso dei titoli di cui all’articolo 3 comma 1
attraverso idonee modulazioni orarie e nel rispetto del contratto di lavoro;

b) risorse interne all’organico delle istituzioni firmatarie del protocollo, attraverso specifiche disposizioni per l’utilizzo
di docenti di strumento (classe di concorso A077) ovvero di musica con specifiche e dimostrate competenze di pratica strumentale (classe
di concorso A032), ovvero di esecuzione ed interpretazione e di laboratorio di musica d’insieme in servizio presso i licei musicali;

c) risorse esterne all’organico d’istituto, avendo particolare riguardo all’utilizzazione di personale della classe di
concorso A031 in esubero;

d) i comitati di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) accerteranno che nelle operazioni di selezione del personale docente
siano stati adeguatamente valutati i titoli culturali, professionali e artistici, al fine di assicurare la massima qualità
all’offerta formativa.

Art. 10 – 1. Ulteriori risorse professionali sono individuate nel personale in soprannumero appartenente alla classe di concorso A031,
A032 e A077 che ne faccia esplicita richiesta. Tali figure potranno, altresì, svolgere una funzione di raccordo e coordinamento del
complesso delle attività musicali attivate dalla rete di cui ai protocolli d’intesa.

Art. 11 – 1. La formazione in servizio del personale di cui all’articolo 2, commi 3 e 9, è assicurata:

a) nell’ambito dei protocolli di intesa di cui all’articolo 7 del presente decreto, nelle istituzioni dell’alta formazione
musicale presso le quali è attivato un dipartimento di didattica della musica, nei limiti delle disponibilità esistenti;

b) dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c);

c) da specifici interventi di formazione attivati con successivi provvedimenti e svolti in collaborazione con l’Ansas, tenendo conto
di esperienze nazionali in via di completamento (Progetto Musica 2020 e Innovamusica) e in linea con le indicazioni di cui al punto 1),
lettera a) della direttiva n. 87/2010 e dei punti 2) e 4) dell’art. 2 del contratto collettivo nazionale integrativo annuale in
materia di formazione del personale docente ed Ata, come sottoscritto in data 14 luglio 2010.

Art. 12 – 1. Gli uffici scolastici regionali potranno concorrere all’allargamento delle azioni di cui al presente decreto con propri
finanziamenti, come quelli in materia di formazione promossa a livello regionale previsti dal punto 3) della direttiva n. 87/2010, e
potranno ricorrere all’impiego del personale in esubero in possesso dei titoli di cui all’art. 3.

Art. 13 – 1. Le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione possono aderire con propri fondi ai percorsi
di cui all’articolo 4.

Art. 14 – 1. Il comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, istituito ai sensi del decreto ministeriale n. 103 del
23 dicembre 2009 ed integrato ex decreto ministeriale n. 66 del 29 luglio 2010, assicurerà il necessario supporto alle iniziative
avviate ai sensi del presente decreto, con riguardo al raccordo del monitoraggio dei percorsi ed al supporto, consulenza e proposta
nella fase d’avvio dei corsi, anche con la collaborazione degli uffici scolastici regionali.

Art. 15 – 1. Le attività di cui all’art. 4 saranno realizzate con le risorse professionali citate all’art. 9, comma 1, lettera
a), con i fondi dell’istituzione scolastica e con le risorse previste dalla legge n. 440/1997, come indicato dalla direttiva
ministeriale n. 87 dell’8 novembre 2010.

IL MINISTRO – Mariastella Gelmini

Be Sociable, Share!