La V Commissione (Bilancio) propone al Presidente della Camera che siano stralciati, tra l’altro, alcuni commi dell’art. 3 riguardanti la scuola.
CAMERA DEI DEPUTATI – Mercoledì 17 ottobre 2012
COMMISSIONE PARLAMENTARE Bilancio, tesoro e programmazione (V)
C. 5534 Governo:
Legge di stabilità 2013.
Il Presidente Giorgetti propone alla Commissione di sottoporre all’attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento (stralcio dal disegno di legge), le seguenti disposizioni:
(omissis)
Relativamente all’art. 3 :
· il comma 32, che stabilisce che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un’ulteriore visita medica collegiale, finalizzata all’accertamento del recupero dell’idoneità all’insegnamento, ai fini della riammissione in servizio (la disposizione ha carattere ordinamentale);
· il comma 33, che attribuisce all’INPS le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile (la disposizione ha carattere ordinamentale);
· il comma 34, che modifica l’articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, prevedendo un valore minimo di risorse, pari a 3 milioni di euro, da destinare all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (la disposizione ha carattere microsettoriale);
· il comma 35, che prevede la facoltà per l’amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e mediante la stipula di apposite convenzioni, progetti per lo svolgimento di attività di carattere straordinario anche al fine dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali (la disposizione ha carattere ordinamentale);
· il comma 36, che reca disposizioni relative all’applicazione delle misure in materia di attribuzione di posizione di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche ed educative;
· il comma 39, che consente la costituzione di uffici scolastici di carattere interregionale avvalendosi delle procedure di organizzazione già previste per quelli a carattere regionale dall’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (la disposizione ha carattere organizzatorio);
· il comma 40, che disciplina la formazione delle classi delle scuole paritarie (la disposizione ha carattere ordinamentale);
· il comma 41, che detta disposizioni relative agli esami di idoneità, prevedendo che essi debbano essere sostenuti, ove possibile, presso istituzioni scolastiche ubicate nei comuni di residenza (la disposizione ha carattere ordinamentale)
La Commissione approva, all’unanimità, la proposta del presidente.