C.M. relativa al trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 72, comma 11, della legge 133/2008. Richiamiamo l’attenzione sulle ultime righe della nota che ulteriormente confermano, sulla questione degli scatti, quanto da noi ripetutamente comunicato.
Prot. n. AOODGPER 657 Roma, 27 gennaio 2011
D.G. per il personale scolastico – Uff. III
AI DIRETTORI DEGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Oggetto : ART. 72 C. 11 L 133/2008.-
In conseguenza dell’intervenuta normativa che ha previsto per il personale della scuola il blocco degli incrementi economici fino al 2012, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti circa l’applicabilità del differimento della cessazione del servizio già concesso, nel caso di maturazione del miglioramento stipendiale conseguibile entro il 31 agosto 2012.
In proposito si ritiene che i differimenti già concessi vengano mantenuti.
Ugualmente, per coloro che raggiungono il quarantesimo anno contributivo entro il 31 agosto 2011 e avrebbero maturato nel corso del successivo anno il miglioramento stipendiale, può essere concesso, a richiesta, il differimento di un anno del collocamento a riposo, a tutela di una legittima aspettativa degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall’art. 4 del Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell’utilità ai fini delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012.
IL DIRETTORE GENERALE – LUCIANO CHIAPPETTA