CGIL, CISL e UIL ritengono che la manovra economica presentata dal Governo non risponda ai
criteri di equità e crescita che, insieme al rigore, sono stati enunciati dallo stesso Presidente del
Consiglio.
Sul versante dell’equità, a pagare sono sempre gli stessi, lavoratori, pensionati ed i ceti medi. Su
questi ricade il blocco della rivalutazione delle pensioni, l’aumento della tassazione sulla prima
casa, dell’addizionale regionale Irpef, dell’Iva, delle accise sui carburanti.
Sul versante della crescita, le politiche sono poche e scarsamente selettive ed in particolare
l’assenza di un intervento fiscale a favore dei redditi di lavoratori, pensionati e delle famiglie rischia
di accentuare la dinamica recessiva dell’economia.
Sull’occupazione dei giovani e delle donne le misure previste sono esclusivamente simboliche.
Sulle pensioni si continua a fare cassa nonostante l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale.
Si penalizzano pesantemente le pensioni, i lavoratori e le lavoratrici con un’eccessiva accelerazione
sulle anzianità di pensionamento, si colpiscono i lavoratori già coinvolti nelle crisi aziendali o che
hanno perso il lavoro.
Mancano invece misure tese a far pagare chi non ha mai pagato e chi ha di più. Bisogna perseguire
con convinzione una svolta epocale nella lotta all’evasione fiscale e prevedere una tassazione sui
grandi patrimoni mobiliari ed immobiliari.
CGIL, CISL e UIL, nel presentare alcune proposte di modifica alla Commissione Bilancio,
chiedono a tutti i gruppi parlamentari di sostenere i cambiamenti proposti.
Nel merito CGIL, CISL e UIL ritengono necessario apportare le seguenti modifiche al testo del
Decreto Legge in corso di conversione:
Misure di Carattere Previdenziale
Indicizzazione dei trattamenti pensionistici al costo della vita
Ripristinare il sistema di indicizzazione attualmente in vigore.
Modifica al testo
All’articolo 24 eliminare l’intero comma 25
Pensione di anzianità (pensione anticipata)
Riconoscere ai fini del diritto a pensione una maggiore gradualità nell’abolizione delle cosiddette
“quote” – somma di età anagrafica ed età contributiva – per l’accesso al pensionamento di anzianità
rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.
Equiparare il requisito contributivo richiesto per l’accesso al pensionamento a prescindere dall’età
anagrafica a 41 anni e 1 mese dal 2012 sia per gli uomini che per le donne.
Eliminare, ai fini dell’accesso al pensionamento a prescindere dall’età anagrafica (41 anni e 1
mese), la penalizzazione (2%) attualmente prevista per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni;
eliminazione dell’aggancio del requisito contributivo – a prescindere dall’età anagrafica –
all’aumento dell’aspettativa di vita.
Modifica al testo
Al comma 10 dell’articolo 24 dopo le parole “è consentito esclusivamente se risulta maturata
un’anzianità contributiva di” eliminare le parole 42 anni e 1 mese per gli uomini e”. Dopo le parole
” 41 anni e 1 mese” eliminare le parole “per le donne”.
All’articolo 24, comma 10 eliminare dalle parole “sulla quota di trattamento…” fino a “al numero
di mesi.”
All’articolo 24, comma 12, eliminare l’inciso “nonché al requisito contributivo di cui al comma 10”
All’articolo 24, comma 12, all’ultimo periodo eliminare le parole dal “al citato articolo” fino a “la
parola “anagrafici”” (eliminare lettere a), b) e c) comma 12)
Pensione di Vecchiaia
Introdurre una maggiore gradualità nell’accesso al pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici.
Modifica al testo
All’articolo 24, comma 6, lettera a) riformulare il periodo da “62 anni per le lavoratrici” fino a “1°
gennaio 2018″ nel modo seguente “61 anni e 6 mesi per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è
liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è
fissato a 62 anni e 6 mesi a decorrere dal 1°gennaio 2014, a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal primo
gennaio 2016, a 65 anni a decorrere dal 1°gennaio 2018 e a 66 anni a decorrere dal 1°gennaio
2020.”
Esenzioni
Eliminazione del limite di 50.000 unità ai fini delle esenzioni dalle nuove disposizioni in materia di
requisiti di accesso al pensionamento per i lavoratori collocati in mobilità, mobilità lunga, in esodo
e titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione e in esonero ex art. 72 c.1 D.L n. 112/2008.
Prevedere, per tutti i lavoratori disoccupati che hanno già concluso il periodo di fruizione degli
ammortizzatori sociali, strumenti di sostegno al reddito che possano accompagnare gli interessati
fino all’accesso al pensionamento.
Modifica al testo
Al comma 14 dell’articolo 24 dopo la parola “nonché” eliminare le parole “nei limiti del numero di
50.000 lavoratori beneficiari”
Eliminare il comma 15 dell’articolo 24
Lavori Usuranti
Conservare la possibilità di anticipo fino a tre anni dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto
all’attuale sistema delle “quote” date dalla somma di età anagrafica ed età contributiva.
Prevedere un aggiornamento della normativa sui lavori particolarmente faticosi e pesanti – d.lgs. n.
67/2011 – ampliando la platea dei potenziali beneficiari.
Aumento delle aliquote per i lavoratori autonomi
Aumento di almeno 4 punti percentuali delle aliquote di contribuzione previste per i lavoratori
autonomi, commercianti ed artigiani, iscritti alle gestioni INPS e per coltivatori diretti, coloni e
mezzadri iscritti alla relativa gestione INPS.
Misure di Carattere Fiscale
Imu
Innalzare la soglia di detrazione prevista sull’abitazione principale dai 200 euro previsti dal decreto
a 500 euro.
Rendere progressiva l’imposta, introducendo aliquote differenziate a partire dalla seconda casa.
Lotta all’evasione
Le proposte avanzate trovano copertura attraverso:
misure concrete di lotta all’evasione fiscale che va accompagnata con una specifica
strumentazione, a partire dalla riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 500
euro a fronte dei 1.000 previsti e dal recupero di risorse sfuggite a causa dell’evasione
fiscale;
meccanismi di contrasto di interessi “compratore – fornitore di beni o servizi”, che renda
“sconveniente” anche per il compratore la mancata emissione della ricevuta fiscale o della
fattura, con il riconoscimento di detrazioni fiscali sulle spese per servizi e famiglie.
Modifica al testo
All’articolo 12, comma 1 dopo le parole “sono adeguate all’importo di” sostituire le parole “euro
mille” con le parole “euro cinquecento”.